Napoli: annullata squalifica a Zalayeta
Marcelo Zalayeta domani in campo contro la Fiorentina. La Corte di Giustizia Federale ha accolto il ricorso del Napoli, presentato contro le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo per la simulazione, durante la gara giocata sabato sera contro la Juventus, che avrebbe ingannato l’arbitro Bergonzi in occasione del secondo rigore concesso al Napoli. La decisione e` stata presa dalla societa` partenopea dopo l’acquisizione dell’immagine televisiva mostrata dall’emittente napoletana Canale 34; immagine nella quale si vede il difensore della Juventus, Legrottaglie che trattiene l`attaccante uruguaiano.
La Corte di Giustizia Federale ha cosi` annullato la sentenza emessa in prima istanza dal Giudice Sportivo, questo il comunicato emesso dalla Corte:
Premesso che non e` consentito agli organi della Giustizia Sportiva sindacare nel merito le valutazioni di carattere tecnico del direttore di gara; ritenuto, altresi`, che pur apprezzabili considerazioni di carattere etico-sportivo sui comportamenti tenuti dai calciatori successivamente ad eventi come quello in questione non possono rilevare ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno del comportamento simulatorio dei calciatori stessi; tutto cio` posto, anche alla luce di ulteriori filmati acquisiti agli atti con l’assenso della Procura Federale e visionati in contraddittorio, emerge che:
vi e` stata una trattenuta del calciatore Legrottaglie ai danni del calciatore Zalayeta che potrebbe aver inciso sulla stabilita` del calciatore stesso; non puo` escludersi che vi sia stato un ulteriore contatto tra il ginocchio sinistro di Legrottaglie ed il piede destro dello Zalayeta; la dinamica dell’azione ed in particolare la posizione assunta dal portiere rispetto alla traiettoria di corsa dello Zalayeta era tale da impedire a quest’ultimo la prosecuzione della corsa se non scavalcando ovvero impattando con il medesimo portiere; non puo` escludersi, altresi`, che sull’innaturale trascinamento della gamba destra da parte del calciatore Zalayeta abbiano inciso la trattenuta e il contatto suddetti.
Ritenuto, quindi, che, alla stregua del complessivo dispiegarsi dell’azione, non risulta integrata la fattispecie della “evidente simulazione” richiesta dall’an. 35.1.3 C.G.S. e che, pertanto, il reclamo merita accoglimento come da conforme richiesta delle parti. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S-S-C- Napoli S.p.A. di Napoli, annulla la decisione impugnata