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DISCIPLINA SANITARIA PER L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE E IL TRANSITO DEGLI ANIMALI AL SEGUITO DEI VIAGGIATORI

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1969 (G.U. 7 maggio 1969, n° 116)

Il Ministro per la Sanità
…..omissis….

DECRETA:

ARTICOLO 1
I cani e i gatti in importazione e transito al seguito dei viaggiatori devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità, rilasciato da un veterinario ufficialmente autorizzato dallo Stato di provenienza a rilasciare certificati per l'esportazione degli animali. In detto certificato, redatto in lingua italiana ed in quella del paese di provenienza ovvero secondo al modello allegato al presente decreto, debbono essere indicati i dati segnaletici per l'identificazione dell'animale e le generalità del detentore.
Inoltre, il certificato predetto deve contenere la dichiarazione che l'animale, visitato il giorno del rilascio del certificato, è stato riconosciuto clinicamente sano e che è stato vaccinato contro la rabbia da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del certificato stesso.
Il certificato è valido 30 giorni dalla data del rilascio e può essere rinnovato, per pari periodo, a seguito di nuova visita veterinaria.

ARTICOLO 2
Le autorità doganali di frontiera, accertata la regolarità del certificato di cui al precedente art. 1, ammettono all'importazione o al transito, senza altre formalità, i cani e i gatti al seguito dei viaggiatori.

ARTICOLO 3
Per i cani e i gatti al seguito di viaggiatori che si recano temporaneamente dall'Italia all'estero, qualora gli animali risultino vaccinati contro la rabbia da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data della partenza, potrà essere richiesto dai detentori il rilascio da parte del veterinario provinciale competente del certificato di origine e sanità previsto al precedente art. 1.
Il suddetto certificato, da esibirsi alle autorità doganali di frontiera all'atto del rientro in Italia, è valido a tutti gli effetti per consentire la reimportazione degli animali.
... omissis...

AEREO
Si riporta la sintesi della sezione animali domestici del Regolamento IATA, Assistenza bagagli particolari.
Il trasporto di animali domestici di piccole dimensioni, come bagaglio al seguito del passeggero, è consentito a determinate condizioni.
L'animale deve essere posto, a cura del passeggero, in un contenitore resistente e sicuro, con fondo assolutamente impermeabile, provvisto di un'apertura (fori, sbarre, reti) per una sufficiente aerazione. Il contenitore deve essere di dimensioni adeguate alle proporzioni dell'animale.
Tale contenitore non è necessario nel caso di trasporto in cabina di cani guida per ciechi o sordi purché muniti di museruola e guinzaglio.
Il passeggero deve essere In possesso di tutta la documentazione sanitaria, nonché dei relativi permessi richiesti dalle competenti Autorità dei Paesi d'imbarco, transito e sbarco dell'animale.
Il passeggero deve fornire il cibo necessario all'animale durante il viaggio.
Possono essere imbarcati al massimo 5 animali in uno stesso contenitore purché essi siano della stessa specie. In tal caso Il peso complessivo degli animali e del contenitore NON DEVE ECCEDERE KG. 8.
Il costo è in funzione del peso in rapporto alle tariffe sul bagaglio eccedente.
Di norma, gli animali vengono accettati come bagaglio registrato (trasporto nei bagagliai); tuttavia su richiesta del passeggero, può eccezionalmente essere consentito il trasporto di animali in cabina, a condizione che siano rispettate tutte le limitazioni e le disposizioni previste:

ACCETTAZIONE IN CABINA
Nel caso di accettazione in cabina, oltre a quanto sopra specificato, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
Può essere imbarcato un solo contenitore per ogni compartimento di cabina
Le dimensioni massime consentite per I contenitori da Imbarcare in cabina sono:
cm. 46,5 x 25 x 31
Il peso dell'animale e dei contenitore (ivi compreso l'eventuale cibo) NON DEVE ECCEDERE KG. 10.
L’animale non deve emanare odore sgradevole.
Il passeggero deve avere personalmente cura dell'animale durante tutto il volo.
Al momento dell'imbarco l'animale deve già essere stato rinchiuso nel contenitore.
Durante il volo l'animale deve rimanere nel contenitore. Per i cani si tollera che essi tengano la testa fuori dal contenitore purché muniti di museruola ed a condizione che ciò non ne renda possibile l'uscita.
Nel caso in cui durante Il volo non siano rispettate tutte le disposizioni previste o, comunque l'animale arrechi fastidio agli altri passeggeri, il Comandante ha la facoltà di farlo trasferire nel bagagliaio o sbarcare sul primo scalo.
Alcuni vettori non consentono il trasporto di animali vivi in cabina, mentre altri ne escludono il trasporto in bagagliaio.
Se l'animale, il contenitore e il cibo eccedono il peso di kg 10, lo stesso deve essere trasportato in bagagliaio.
Il trasporto di cani guida per ciechi e per sordi, a condizione che tale menomazione sia comprovata da certificato medico, è gratuito. Per tali cani non è necessario il contenitore, nel caso di trasporto in cabina, purché essi siano muniti di museruola e guinzaglio.

NAVE E TRAGHETTO
Per il trasporto in nave o traghetto non esistono norme valide universalmente. È quindi opportuno informarsi presso l'Agenzia Viaggi che emette il biglietto sulle condizioni stabilite dalla Compagnia di Navigazione riguardo il trasporto. Per cani e gatti in genere il passaggio nave è gratuito; può, però, essere vietato l'accesso alle cabine ed altre aree riservate ai passeggeri, così come può essere richiesta la loro sistemazione in spazi a loro riservati.

A titolo esemplificativo, si riporta quanto disposto dalla Tirrenia Navigazione:
È consentito il trasporto di cani e gatti al seguito. I cani debbono essere muniti di museruola e durante il viaggio vengono alloggiati nel canile di bordo.
I gatti debbono essere sistemati in gabbie o cesti a cura del passeggero. Il mantenimento e la cura degli animali durante il trasporto sono a carico e rischio del proprietario.

Per gli animali che viaggiano a seguito passeggeri è richiesta la seguente documentazione:
per tutti i collegamenti: certificato veterinario attestante che l'animale non è affetto da malattie
per i soli collegamenti con la Sardegna: certificato veterinario di vaccinazione antirabbica"
N.B. Non è specificato da chi deve essere rilasciato il certificato sanitario.

AUTO E MOTO
Tratto da: Codice della Strada, D.L. vo 30 aprile 1992, n° 285
ART. 169: TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
......... omissis….
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 (2), è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C.

ART. 170: TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI MOTORE A DUE RUOTE
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

(2) Regolamento di Polizia Veterinaria
Oltre alle leggi vigenti sull'argomento..............
Se il cane è più piccolo può, essere posizionato sul sedile posteriore e assicurato con apposite cinture di sicurezza.
Ricordiamo di eseguire ogni tanto delle soste per far bere il nostro amico e per permettergli di fare i bisogni, sempre tenendolo al guinzaglio.
Se effettuate soste sotto il sole , per brevi minuti, tenete sempre aperti i finestrini.
Se il vostro Amato soffre di mal d’auto, rivolgetevi al vostro medico veterinario di fiducia.

TRENO
In ogni Paese il sistema ferroviario ha le proprie regole; qui sono indicate quelle più generali per l'Italia.

NORME GENERALI
Le FS ammettono il trasporto gratuito, sia nella prima che nella seconda classe, di piccoli cani o gatti nonché di uccelli, pesciolini ed altri piccoli animali domestici racchiusi in appositi contenitori di dimensioni non superiori a cm 70 x 50 x 30, i quali devono essere confezionati in maniera tale da escludere qualsiasi lesione o danno sia ai viaggiatori che alle vetture. Per ogni contenitore eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è dovuto, salvo diversa disposizione tariffaria, il pagamento di un biglietto di seconda classe ridotto del 40%, fermo restando comunque che nel caso in cui rechi grave danno o disturbo il viaggiatore è tenuto al pagamento della penalità di £.15.000 e ha l'obbligo di scendere dal treno alla prima stazione in cui il treno effettua fermata. In caso di danno ai veicoli, ai loro arredi ed accessori, il viaggiatore, oltre alla sanzione amministrativa, è tenuto al risarcimento del danno arrecato. È altresì ammesso il trasporto, dietro pagamento di un biglietto di seconda classe ridotto del 40%: di un piccolo cane sciolto, a condizione che gli altri viaggiatori lo consentano e purché il proprietario lo tenga sulle ginocchia e sotto la sua diretta sorveglianza;
di un cane di grossa taglia, in compartimenti noleggiati per intero e, a condizione che non rechi disturbo e sia munito di museruola e guinzaglio, nei treni a compartimenti. (Sui treni Metropolitani, Regionali, Diretti ed Interregionali composti con materiale ad unico ambiente, il trasporto è ammesso, alle medesime condizioni e sotto la diretta sorveglianza del proprietario, utilizzando le piattaforme o il vestibolo delle carrozze e delle automotrici).
Per quanto riguarda la validità e le modalità di convalida, a tali biglietti si applicano le norme dei biglietti di corsa semplice di andata e ritorno.
I cani guida dei ciechi sono ammessi in qualunque treno e classe gratuitamente in ragione di un cane per ogni cieco anche se questi è accompagnato da una persona.
In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori. Nel caso in cui gli animali diano disturbo agli altri viaggiatori, il proprietario è tenuto a scegliersi altro posto eventualmente disponibile e qualora l'animale rechi grave disturbo o danno, il viaggiatore è assoggettato al pagamento della penalità di £.15.000 e ha l'obbligo di scendere dal treno alla prima fermata
Condizioni particolari sono previste per il trasporto degli animali sui treni Eurostar e sulle Carrozze Cuccette e Vagoni Letto.

VETTURE LETTO IN TRAFFICO DIRETTO INTERNAZIONALE
Nelle vetture letto in traffico diretto internazionale è consentita l'ammissione del cane e del gatto previo pagamento delle relative tasse di trasporto previste. Il trasporto di detti animali è comunque subordinato alla condizione che gli accompagnatori occupino interamente il compartimento. La sorveglianza del cane e del gatto spetta ai viaggiatori che li accompagnano; inoltre i viaggiatori stessi sono responsabili di tutti i danni eventualmente causati dal cane e dal gatto. Nei corridoi delle vetture il cane deve portare la museruola ed essere tenuto al guinzaglio. Il gatto deve essere trasportato in un contenitore appropriato da sistemarsi come un bagaglio a mano. Di massima nelle vetture letto in traffico internazionale non è ammesso il trasporto di altri animali.

TRENI EUROSTAR
Sui Treni Eurostar Italia il trasporto degli animali non è consentito, fatto salvo i cani guida dei ciechi.
Tuttavia sui Treni effettuati con materiale ETR 460, ETR 480 ed ETR 500 è consentito il trasporto di piccoli animali a condizione che gli stessi siano rinchiusi negli appositi contenitori di dimensioni non superiori cm 32 x 32 x 50, che durante il viaggio siano collocati negli appositi spazi indicati dal personale FS e che non rechino disturbo agli altri viaggiatori.

SERVIZI CARROZZE CUCCETTE ORDINARIE / COMFORT IN TRAFFICO INTERNO
Nella carrozze cuccette non è ammesso il trasporto degli animali. È consentito il trasporto gratuito dei soli cani guida per ciechi nei compartimenti richiesti in uso esclusivo.

SERVIZIO DI VETTURE LETTO IN TRAFFICO INTERNO
A condizione che venga occupato l'intero compartimento, nelle vetture letto è consentita l'ammissione di un cane o un gatto o altro animale domestico di piccola taglia, previo pagamento di un biglietto di 2a classe ridotto del 40% e di una tassa per la disinfestazione dello scompartimento occupato dall'animale di £.71.000 e degli spazi attigui
Agli accompagnatori degli animali spetta la loro sorveglianza e sono responsabili di tutti i danni eventualmente causati dagli stessi animali. Fuori dallo scompartimento i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con la museruola. Il gatto deve essere trasportato in un contenitore appropriato, da sistemarsi come bagaglio a mano.



http://www.dogecat.it/consigli/varie/Sanitaria.doc.htm


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