00 23/11/2004 03:47
Art. 6 - La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nella apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia su un visualizzatore l'importo della giocata.
Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice nella seconda sezione della scheda, oltre che dei numeri pronosticati, anche dei seguenti dati: i codici di controllo, il numero che contraddistingue il concorso settimanale, la data di estrazione dei numeri del lotto al quale il concorso stesso si riferisce, il codice di zona, il codice di ricevitoria, il codice della validatrice, il numero di giocate convalidate e il numero progressivo della giocata, la data e l'ora della convalida.
A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri stampati dalla macchina validatrice sulla scheda. All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore è tenuto a controllarla e, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa restituzione al ricevitore della scheda predetta.
È consentita la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina validatrice su speciali schede anche senza riquadri di marcatura, di giocate generate dalla stessa macchina validatrice o da un computer ad essa collegato.
All'atto del ritiro di tale scheda, il giocatore è tenuto ad accertare l'esatta convalida delle giocate in essa stampate.

Art. 7 - Dopo la convalida, il partecipante ritira la scheda convalidata, che deve essere da lui custodita con ogni cura e diligenza costituendo documento valido per il ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla macchina validatrice sulla scheda giocata e convalidata vengono registrati nella memoria interna della stessa validatrice ed in una seconda carta memoria estraibile e successivamente trasmessi, all'ora stabilita dall'Ente gestore, via linea telefonica, all'elaboratore zonale di competenza. L'elaboratore zonale, ubicato in un apposito Centro Elaborazione Dati, provvederà a trasferire, previ gli opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili che, consegnati alla Commissione di Zona prima dell'inizio delle estrazioni del lotto, costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso.

Art. 8 - La posta unitaria di partecipazione al concorso è di lire 787 per colonna. La giocata minima non può essere inferiore a due poste.
Per partecipare al concorso occorre consegnare la scheda compilata e pagare le poste relative. La partecipazione dovrà effettuarsi presso gli uffici dell'Ente gestore appositamente designati.
A scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, la partecipazione può altresì effettuarsi presso "ricevitori autorizzati" dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare e far osservare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. Le ricevitorie debbono essere contraddistinte da apposita insegna di caratteristiche uniformi. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giuocata, la somma di lire 63 per colonna. Analoga somma è dovuta quando l'accettazione delle giocate è fatta presso gli uffici dell'Ente gestore.
È consentita l'effettuazione di due o più giocate, valevoli per più concorsi consecutivi con le schede di cui all'art. 4 e seguenti, in tal caso, i dischi ottici in cui sono registrate tali giocate resteranno archiviati, secondo le modalità di cui all'art. 10, fino all'espletamento dei concorsi cui si riferiscono.
Il monte premi è costituito dal 38% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché dal 35% del diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.