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Art. 15 - L'Ente gestore pubblica entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, un Bollettino Ufficiale nel quale, per ogni concorso, sono elencati gli estremi delle schede contenenti giocate vincenti. Nello stesso Bollettino, dopo gli adempimenti della Commissione Centrale di cui all'art. 16, sono resi noti l'ammontare della massa dei premi, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria, la misura unitaria dei premi, le modalità di pagamento dei medesimi e ogni comunicazione ufficiale che possa interessare i partecipanti.
L'Ente gestore può provvedere, in sostituzione del Bollettino Ufficiale di cui al comma precedente, ad elencare, in un apposito Bollettino Ufficiale da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli estremi delle schede recanti giocate aventi diritto al premio, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale di ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede competente dell'Ente gestore il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.
Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino degli estremi di una scheda con la quale si ritenga di essere vincitore con una o più giocate o in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con un numero di vincite inferiore a quello cui si ritiene di aver diritto, il partecipante può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi.
Tale reclamo deve essere accompagnato dalla scheda di partecipazione al concorso e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione degli estremi delle schede con giocate vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino di ricevitoria.
Presso ogni sede di zona la Commissione di cui all'art. 10 procederà, sulla scorta delle matrici elettroniche contenute nel disco ottico e/o nelle carte memoria e/o nel tabulato stampato dall'elaboratore zonale custoditi nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente presentati, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al numero di giocate vincenti in prima verifica.
I reclami accolti e quelli respinti devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale.
Le Commissioni di Zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta e agevole decisione alla Commissione Centrale prevista dall'art. 16. Tale procedura deve essere eseguita in ogni caso per i reclami presentati senza la scheda convalidata. Qualora il giocatore abbia omesso di allegare al reclamo la scheda convalidata, egli dovrà, a pena di decadenza da ogni diritto, farla pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del concorso.

Art. 16 - Presso la sede dell'Ente gestore in Roma, è istituita una Commissione Centrale composta da un Magistrato dell'Ordine Giudiziario o Amministrativo di grado superiore al quinto, o qualifica corrispondente, che la presiede, dal Direttore Centrale per gli Affari Amministrativi e da due Dirigenti rispettivamente del Ministero dell'Interno e della Ragioneria Generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del Direttore Centrale per gli Affari Amministrativi partecipa, in sua sostituzione, il Dirigente della Divisione concorsi pronostici.
In caso di impedimento o di assenza del Magistrato, -presiede la Commissione il Direttore Centrale per gli Affari Amministrativi o chi lo sostituisce.
Assolve le mansioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva della Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi.
La Commissione Centrale, sulla scorta dei dati concernenti la riscossione delle poste, stabilisce l'importo del montepremi e, in base al numero delle giocate riscontrate vincenti dalle Commissioni di Zona, determina il numero complessivo di tali giocate, nonché le quote da pagare alle giocate stesse, a seconda delle categorie di appartenenza.