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Art. 13 - Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto, l'Ente gestore, conosciuti i risultati ufficiale dell'estrazione dei numeri del lotto, individuati i numeri vincenti a norma dell'art.3, provvede presso i propri uffici ove è avvenuta la custodia delle matrici elettroniche, a rilevare, mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi siano combinazione di numeri che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di Zona di cui all'art. 10.
La Commissione di Zona, previa constatazione dell'integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi ottici e/o le eventuali carte memoria, inserisce la combinazione dei numeri vincenti in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileverà le giocate recanti combinazioni vincenti.
Dopo il controllo, la Commissione di Zona, stabilito il numero delle giocate che dovranno concorrere alla ripartizione del montepremi, provvede alla collocazione dei dischi ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio alla chiusura dell'archivio stesso, che potrà essere riaperto per la necessità di successive giornate di concorso solamente dopo la scadenza del termine dei reclami di cui all'art. 15.
Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione delle Finanze e sono descritte in un apposito verbale al quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti.
Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei concorrenti, dalla determinazione delle giocate vincenti, le giocate le cui matrici elettroniche risultino indecifrabili in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici.

Art. 14 - Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla prima categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle sei ruote indicate nel primo comma dell'art. 3 sono esatti; alla seconda categoria appartengono quelle in cui sono esatti cinque pronostici più il numero complementare (primo estratto nella ruota di Venezia), alla terza, alla quarta e alla quinta categoria le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti.
Quando le categoria dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene attribuito il 20 per cento del'importo complessivo destinato ai vincitori a norma dell'art.8. L'importo destinato alle giocate vincenti di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria.
In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 e/o di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, i relativi montepremi andranno ad accumularsi con quello della corrispondente categoria del concorso successivo. Qualora in tale concorso non si verificassero giocate vincenti con punti 6 e/o con punti 5 più il numero complementare, i rispettivi importi dei due montepremi andranno ad incrementare i relativi montepremi del concorso successivo per le stesse categorie, e così fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6 e/o con punti 5 più il numero complementare.
Qualora con gli accumuli di cui al precedente comma, il montepremi della prima categoria, non assegnato per mancanza di vincitori, raggiunga l'importo di lire 50 miliardi, ogni ulteriore parte del montepremi da assegnare ai vincitori della prima categoria è suddivisa nel modo seguente:

a) il 20% è attribuito al montepremi della prima categoria;
b) la residua parte è distribuita in quote uguali tra i montepremi delle categorie minori.

Ove il montepremi della seconda categoria superi l'importo di lire 25 miliardi:
a) il 20% è attribuito al montepremi della seconda categoria;
b) la residua parte è distribuita in quote uguali tra i montepremi della categorie minori

In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3 i rispettivi montepremi vengono ripartiti fra le eventuali altre categorie in cui vi siano vincenti.
Quando la categoria delle giocate vincenti è unica, la massa dei premi, detratte le eventuali quote da accantonare per mancanza di vincite di prima e/o di seconda categoria, è divisa in parti uguali fra le giocate vincenti dell'unica categoria.
Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi andrà ad accumularsi con il montepremi del concorso successivo e se anche in tale concorso non si realizzassero punteggi vincenti, i due montepremi andranno ad incrementare il montepremi del concorso successivo fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite.
In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tale caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere più alta della quota unitaria della categoria superiore, si procederà alla fusione delle tre categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di tre categorie dovesse essere più alta della quota unitaria della categoria superiore, si procederà alla fusione delle quattro categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione delle quattro categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procederà alla fusione delle cinque categorie in una unica.