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Art. 9 - L'Ente gestore stabilisce la data e l'ora di cessazione dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le matrici elettroniche delle schede debbono risultare custodite negli archivi di cui al successivo art. 10 prima dell'ora fissata per le estrazioni del lotto.

Art. 10 - Per la custodia delle matrici, presso ogni sede di zona o altro ufficio abilitato dell'Ente gestore, è predisposto un apposito locale nel quale sono sistemati uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo.
Prima dell'ora di inizio delle estrazioni del lotto, vengono depositati negli archivi di cui al primo comma del presente articolo, i dischi ottici scrivibili una sola volta e non modificabili di cui all'art. 7. In caso di parziale o totale impossibilità di registrazione delle giocate sui dischi ottici, saranno archiviati, previa verbalizzazione le carte memoria e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale contenente l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.
Le operazioni connesse con la custodia sono controllate e sorvegliate da una Commissione composta dal Direttore Regionale delle Entrate o da un suo rappresentante, da un funzionario amministrativo di prefettura, in rappresentanza del Prefetto e da un rappresentante del Sindaco. La Commissione verbalizza il numero dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati da custodire, i dati relativi al numero delle schede giocate, il numero delle giocate annullate e il totale delle giocate da conteggiare a montepremi.
Tutte le operazioni di archivio avvengono alla presenza dei tre componenti della Commissione la quale provvede alla chiusura dell'archivio ne conserva le chiavi.

Art. 11 - Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente quelle risultanti dalle schede registrate nei dischi ottici e/o nelle carte memoria e/o contenute nei tabulati stampati dall'elaboratore zonale che, compilate e ricevute nei modi prescritti risultano custodite a norma dell'articolo precedente. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione.
Qualora la scheda convalidata elettronicamente non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna della scheda convalidata in suo possesso, esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave, ogni responsabilità tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività. Tale disposto si applica anche nel caso in cui non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dalla carta memoria o non fosse leggibile la scheda stampata sui tabulati. L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancata trasmissione o ricezione delle giocate per via telefonica o della mancata consegna delle carte memoria estraibili, ne danno notizia al pubblico mediante avviso, che deve rimanere esposto nel locale di accettazione delle schede sino alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, previsto dall'art. 15.
Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

Art. 12 - Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati custoditi, le matrici elettroniche distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata alla massa premi. La medesima norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni di cui sopra dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua chiusura. Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente le giocate vincenti già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 15.