Il sistema Elettorale
Il sistema elettorale vigente nella Repubblica di San Marino è proporzionale a collegio unico.
Il proporzionale è considerato il sistema più efficace a realizzare il principio della “rappresentatività”, in quanto consente di tradurre direttamente in seggi parlamentari la volontà espressa dagli elettori, nelle sue diverse articolazioni. Con tale metodo, infatti, a ciascuna lista è assegnato un numero di seggi proporzionalmente corrispondente ai voti ottenuti dalla lista stessa.
Il Corpo Elettorale costituisce un “collegio unico”: unica, pertanto, è la circoscrizione elettorale nel senso che la composizione dell’intero Consiglio Grande e Generale è determinata dalla somma complessiva dei voti manifestati in qualunque sezione elettorale.
La recente riforma elettorale ha introdotto alcuni correttivi al sistema proporzionale puro facendo seguito ad un dibattito istituzionale e politico durato alcuni anni.
I correttivi, che costituiscono la principale novità del nostro sistema elettorale, sono stati previsti con l’intento di valorizzare la volontà dei cittadini, responsabilizzare le forze politiche di fronte all’elettore, contrastare la frammentazione dei partiti, garantire la stabilità di Governo, favorire la presenza delle donne in Consiglio Grande e Generale, avversare il voto di scambio e la riconoscibilità del voto.
Tra le principali innovazioni apportate vi è quella che impone alle forze politiche di dichiarare preventivamente al voto con quali alleati si propongono di governare ed in base a quale programma.
Per supportare la costituzione di maggioranze di governo stabili, la legge favorisce la formazione di coalizioni fra liste, fatta salva la possibilità per le liste stesse di presentarsi da sole.
Le liste non coalizzate e le coalizioni si impegnano a realizzare un Programma di Governo da rendere pubblico prima delle elezioni. Non più un programma elettorale diverso per ciascuna lista, bensì un vero e proprio Programma di Governo noto prima del voto, una sorta di contratto tra le forze politiche e gli elettori con precisi impegni per la legislatura.
E’ ora previsto il premio di “stabilità” - che consiste nell’assegnazione aggiuntiva di seggi in favore della lista o coalizione vincitrice - con l’obiettivo di garantire la tenuta parlamentare della Maggioranza ed Esecutivi duraturi nel corso della legislatura.
Inoltre, per rispettare il patto siglato con gli elettori prima del voto, è vietata, in caso di crisi di governo, la formazione di nuove maggioranze con la partecipazione di forze politiche diverse da quelle che hanno vinto le elezioni. Per tutta la legislatura, pertanto, la composizione della maggioranza rispecchia fedelmente la volontà del Corpo Elettorale e non potrà subire variazioni finché gli elettori non si esprimeranno nuovamente con elezioni politiche anticipate.
Per contrastare la frammentazione politica la riforma elettorale del 2007 ha istituito il cosiddetto “sbarramento”, e cioè una soglia minima di voti che ciascuna lista deve aver conseguito per poter entrare in Consiglio.
Le consultazioni elettorali si compongono ora di un primo turno e di un eventuale secondo turno di votazione per consentire di decretare la lista/coalizione vincitrice delle elezioni. Con il primo turno si determinano la consistenza dei partiti all’interno del Consiglio Grande e Generale ed i loro rappresentanti nonché la vittoria o meno di una lista/coalizione.
Con il ballottaggio si stabilisce quale delle due formazioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti ma che non hanno conseguito sufficienti consensi per vincere le elezioni al primo turno, costituirà la maggioranza di governo.
Sono state inoltre introdotte le seguenti novità: la “quota rosa” nelle liste di candidati, la dichiarazione circa i redditi percepiti dai candidati, ulteriori incompatibilità per gli eletti, gli uffici elettorali intersezionali, norme penali per chi viola la libertà di voto.
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