23/11/2004 03:49 |
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Art. 17 - La Commissione Centrale ha altresì il compito di esaminare i reclami per qualsiasi motivo proposti dai giocatori ed in particolare modo i reclami non decisi dalle Commissioni di zona di cui all'ultimo comma dell'art. 15. In merito a questi ultimi reclami le decisioni della Commissione Centrale debbono essere adottate entro trenta giorni dalla data del concorso e debbono essere pubblicate nel primo Bollettino Ufficiale immediatamente susseguente.
Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla Commissione Centrale, la quota dei premi assegnata ad ogni giuocata vincente è definitiva. Esistendo invece uno o più reclami di cui innanzi, in attesa delle decisioni della Commissione Centrale, il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra le giocate vincenti anche quelle su cui vertono reclami, il premio delle quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad esse in caso di accoglimento del reclamo. Qualora tutti i reclami siano accolti, le quote di premio diventano definitive. Se uno o più reclami siano respinti, si attende il decorso dei termini fissati nell'ultimo comma del presente articolo, dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso, si procede al riparto del premio o dei premi tra le giocate vincenti definitive. Qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio o i premi rimangono accantonati fino all'esito definitivo del giudizio stesso.
Trascorsi settantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei dati della Commissione Centrale cesserà per l'Ente Gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici elettroniche di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti. Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 15. Resta ferma l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dei vincenti.
Art. 18 - Il pagamento dei premi verrà effettuato, a favore ed a spese dell'esibitore della scheda, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. Ugualmente sono stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale le modalità di pagamento dei premi conseguiti su schede sistemistiche a caratura.
Il pagamento dei premi avverrà previo ritiro della scheda escluso qualsiasi equipollente.
I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedano il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale degli estremi della scheda vincente.
Art. 19 - La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.
Il foro competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è quello di Roma. |
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