| | | OFFLINE | Post: 89.411 Post: 6.840 | Registrato il: 22/10/2002 Registrato il: 12/03/2004 | Sesso: Maschile | | | |
|
Art. 1 - Il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi, esercita ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, un concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco del lotto. Detto concorso, istituito col Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, numero 16781 del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 1957, reg. n. 20 Finanze, foglio n. 175, è disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonché dal presente regolamento speciale.
Art. 2 - La gestione del Concorso è affidata, giusta decreto del Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1996, alla SISAL Sport Italia S.p.A., con sede in Milano, che assume la qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.
Art. 3 - Il concorso consiste nel pronosticare i primi numeri estratti nelle ruote del lotto di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma, indipendentemente dalla posizione dei sei pronostici rispetto all'ordine alfabetico delle ruote.
Per ogni pronostico indovinato si consegue un punto; la somma dei punti (massimo sei) si prende a base per la determinazione dei vincitori, come previsto dall'art. 14.
Per il conseguimento della vincita di seconda categoria il pronosticatore deve indovinare cinque dei sei numeri primi estratti nelle ruote del lotto di cui al primo comma del presente articolo e il numero primo estratto nella ruota di Venezia, denominato "numero complementare".
Se il primo estratto di una ruota sia un numero uguale al primo estratto di una ruota che in ordine alfabetico la precede, ai fini della determinazione dei numeri vincenti, viene preso in considerazione il secondo numero estratto; se anche il secondo estratto sia un numero uguale al primo estratto di altra ruota che precede, viene preso in considerazione il terzo numero estratto, e così via." La medesima procedura si applica anche nei confronti del numero complementare. Qualora non sia possibile determinare una combinazione vincente di prima categoria con punti 6 o di seconda categoria, con punti 5 più il numero complementare, perché nelle sei ruote utili per l'individuazione del pronostico vengono estratti numeri uguali o per qualsiasi altro motivo, si applica la disposizione prevista al terzo comma dell'art. 14.
Art. 4 - La partecipazione al concorso deve tassativamente avvenire servendosi di apposite schede stampate e distribuite dall'Ente gestore convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche. La scheda è composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura, è suddivisa in due pannelli recanti ciascuno novanta caselle contrassegnate ognuna da un numero da 1 a 90, quanti sono i numeri del lotto oggetto del pronostico. |